Valutazione della pericolosita’ sociale

Con sentenza del Tribunale di Roma l’imputato era stato condannato a tre anni per maltrattamenti ai danni di alcuni suoi familiari, con il riconoscimento del vizio parziale di mente e l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata di anni due.
Espiata la pena, veniva ordinata la libertà vigilata per un anno presso una struttura sanitaria in quanto il soggetto è affetto da “disturbo di personalità misto con funzionamento psichico border-line sul piano cognitivo e affettivo-relazionale in dimensione disforico-impulsiva”.
Il magistrato di sorveglianza, al termine del percorso annuale, pur constatando lo stato di “buon compenso con stabilizzazione dell’asse timico e assenza di agiti auto e etero diretti e partecipazione alle attività riabilitative” disponeva la proroga di un ulteriore anno di monitoraggio e cura del prevenuto per la scarsa consapevolezza della malattia.
Al termine del periodo di osservazione predetto, gli psichiatri e il personale socio-assistenziale che avevano in cura il soggetto segnalavano al magistrato procedente che il paziente aveva posto in essere comportamenti aggressivi, seppur solo verbali, nei confronti del personale infermieristico e medico, non si relazionava con gli operatori della struttura, assumeva agiti autoritari nei confronti degli altri degenti e rifiutava di assumere i farmaci prescritti.
All’udienza fissata per la valutazione circa la persistenza della pericolosità sociale, il pubblico ministero chiedeva il trasferimento del soggetto presso una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – REMS -, la difesa si opponeva a tale eventualità e insisteva perché il periodo di osservazione potesse proseguire presso la stessa struttura per le seguenti ragioni: il prevenuto non ha mai posto in essere aggressioni fisiche nei confronti di alcuno; per gran parte dell’anno aveva assunto comportamenti che tracciavano positivi progressi nella gestione della malattia e doveva apprezzarsi l’adattamento del paziente al contesto comunitario nel quale, fino a poco tempo prima delle aggressioni verbali registratesi, veniva somministrata con continuità la terapia.
Inoltre, il trasferimento presso un ambiente in cui le misure di sicurezza sarebbero state ancora più restrittive, quale quello della REMS, avrebbe potuto essere particolarmente traumatico per la persona in cura e portarla a una ulteriore e più drastica chiusura comunicativa nei confronti dei nuovi operatori sanitari che lo avrebbero preso in carico.
Il magistrato di sorveglianza accoglieva la tesi difensiva e ordinava la prosecuzione, per un ulteriore anno, della misura di sicurezza della libertà vigilata presso la struttura in cui si trova attualmente il prevenuto al fine di vagliare il prosieguo del suo percorso terapeutico; tenuto conto della permanenza della sua pericolosità sociale strettamente connessa alla patologia psichiatrica in corso di attenuazione ma non ancora regredita e del discreto equilibrio terapeutico raggiunto in modo non ancora stabile e necessitante di cure residenziali.

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