La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una paziente nei confronti di uno studio odontoiatrico, a seguito di un presunto errore medico.
La signora si era rivolta al professionista per un forte dolore gengivale causato da un ascesso; per la risoluzione della problematica si era stata sottoposta a devitalizzazione di un elemento dentale. Successivamente, il trattamento era stato esteso ad altri denti, con la protesizzazione di alcuni di essi. Nonostante le cure, i dolori persistevano, e una successiva radiografia di controllo aveva rivelato che l’infezione era ancora in atto, rendendo necessarie nuove devitalizzazioni.
A fronte di questa situazione, la paziente aveva deciso di consultare altri studi dentistici, i quali avevano riscontrato una non corretta esecuzione delle prestazioni odontoiatriche. Una perizia di parte aveva confermato la sussistenza di un errore medico nei trattamenti effettuati. La paziente pertanto, tramite lo studio legale Biancucci, decideva di promuovere un accertamento tecnico preventivo, nell’ambito del quale il consulente tecnico d’ufficio (CTU) aveva concluso che il trattamento prescelto era inadeguato e non era stato correttamente eseguito secondo le regole dell’arte.
Sulla base di queste premesse, la paziente aveva convenuto in giudizio il professionista per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il medico, regolarmente citato, rimaneva contumace.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha richiamato i principi che governano la responsabilità medica di natura contrattuale: in tali casi, spetta al sanitario l’onere di provare la correttezza del proprio operato, dimostrando di aver agito con la dovuta diligenza e perizia. Al paziente, invece, incombe l’onere di allegare e provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno subito e il nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio. La colpa del medico, invece, deve essere solo allegata dal paziente, mentre spetta al professionista dimostrare che l’eventuale danno non è a lui ascrivibile.
Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto la domanda della paziente fondata, basandosi in larga parte sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU aveva evidenziato come la diagnosi iniziale del professionista non fosse stata corretta, in quanto non era stato effettuato un test di vitalità degli elementi (denti) trattati e, nonostante un esame radiografico negativo per patologie in atto, erano stati devitalizzati numerosi elementi dentali. Il trattamento era stato giudicato inadeguato e troppo invasivo rispetto alla patologia riscontrata, che avrebbe potuto essere risolta con un approccio meno aggressivo.
Inoltre, il consulente aveva rilevato una esecuzione del trattamento difforme dalle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, riscontrando cure canalari incomplete e la presenza di frammenti di corpo estraneo in alcune radici. Il CTU aveva quindi stabilito un chiaro nesso di causalità tra l’operato del professionista e i postumi riscontrati, tra cui reazioni apicali che avrebbero richiesto nuovi trattamenti o interventi chirurgici, e la frattura di un elemento dentale che avrebbe necessitato di estrazione e successiva reintegrazione con impianto.
Il Tribunale ha sottolineato come il professionista, non essendosi costituito in giudizio, avesse omesso di fornire la prova del rispetto dei protocolli e dell’esatto e diligente adempimento della prestazione sanitaria.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il CTU aveva stimato un danno biologico complessivo del 6%, considerando la devitalizzazione di cinque elementi dentali, la perdita di un elemento e il rischio di future complicanze, oltre a un modesto danno all’integrità fisionomica. Era stata riconosciuta anche un’invalidità temporanea parziale.
Il giudice ha accolto le conclusioni del CTU, ritenendo la relazione priva di vizi logici e metodologici. Il danno non patrimoniale è stato liquidato tenendo conto dei parametri previsti per le micropermanenti, aumentato del 50% in considerazione della profonda sofferenza provata dalla paziente, che da una condizione di salute non compromessa si è trovata a dover affrontare cure odontoiatriche importanti e costanti, con ricadute negative sulla sua vita di relazione e sul vissuto quotidiano. A tale importo sono stati aggiunti gli interessi compensativi per il lucro cessante.
Infine, è stato riconosciuto un danno patrimoniale per le spese future connesse alle cure necessarie per stabilizzare i postumi invalidanti, comprensive di nuove cure canalari, rinforzi, ricostruzioni, reintegrazioni protesiche e l’inserimento di un impianto, oltre alla necessità di rinnovare le protesi nel corso della vita.
Il Tribunale ha quindi condannato il professionista al risarcimento del danno complessivo in favore della paziente, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, e al pagamento delle spese di lite e delle spese della consulenza tecnica d’ufficio.


