Il ricorrente chiedeva di annullare il decreto emesso dalla Prefettura di Roma, sportello unico per l’immigrazione, di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in favore di ********** e contestuale rigetto della domanda autorizzazione all’ingresso.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnato altro decreto di revoca e rigetto dell’autorizzazione all’ingresso, emesso dall’amministrazione resistente a seguito di riesame della posizione di ************, atto quest’ultimo adottato non essendo stato ritenuto dimostrato il possesso da parte del datore di un reddito sufficiente né ancora essendo stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa. Sul punto scrivono i giudici amministrativi: la prima censura mossa col ricorso per motivi aggiunti è fondata, nella parte in cui si lamenta una carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 35 D.P.R. n. 394 del 1999. Invero, partendo dal requisito economico (o meglio dalla capacità patrimoniale e dall’equilibrio economico-finanziario), in ragione di quanto previsto dall’art. 44 D.L. n. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL (citata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, come evidenziato da parte ricorrente, menziona anche il “fatturato” superiore a 30.000,00 euro, nonché elementi ulteriori (ad esempio, numero di dipendenti, tipo di attività svolta dall’impresa tenendo conto dell’eventuale stagionalità, regolarità contributiva ed altro).
Dunque, l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (vedasi TAR per il Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 10583/2025).
Inoltre, sempre con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario, c’è da rilevare che parte ricorrente ha anche chiarito che solo “apparentemente” le domande proposte erano state quindici. Quanto, invece, all’idoneità alloggiativa c’è da considerare che, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 394/1999 è, tuttavia, sufficiente essere in possesso della sola richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa. Nella specie, peraltro, nel 2026 il ricorrente ha ottenuto il certificato di idoneità alloggiativa.
Per queste ragioni, assorbite le ulteriori censure e salve le valutazioni future
dell’amministrazione, che, però, dovrà rispettare i principi sopra espressi, il
provvedimento impugnato deve essere annullato. L’incidenza dei documenti prodotti in giudizio consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.


