La procura della Repubblica di Cassino procedeva nei confronti della signora D.F.M. in quanto, nella sua qualità di proprietaria di una ex cava in cui si estraeva calce, trasportava e depositava presso quel sito rifiuti speciali di natura pericolosa e non.
Dalle indagini svolte dai carabinieri della forestale territorialmente competenti veniva rilevata presso l’area di cui trattasi una vera e propria discarica di grandi dimensioni e potenzialmente dannosa per l’ambiente circostante.
Durante il processo veniva ricostruita analiticamente la storia del sito e di tutti i soggetti che dal 1980 ad oggi avevano gestito direttamente, o tramite società a loro ricollegabili, la cava; tramite una consulenza tecnica redatta nel 2013, e il cui contenuto veniva ribadito in aula dall’ingegnere ambientale che la redasse, veniva dimostrato che il sito nella realtà è stato inquinato da altre società e che l’imputata non poteva sapere della destinazione illecita che altri soggetti avevano impresso all’area che sarebbe diventata solo nel 2017 di sua esclusiva proprietà.
L’accertamento dei fatti avvenuto tramite la consulenza, le testimonianze delle persone informate sui fatti e l’esame a cui si è sottoposta la stessa prevenuta hanno portato a escludere che l’imputata potesse conoscere ciò che accadeva all’interno del sito pur se gestito per molti anni da un suo stretto familiare.
D’altronde come ribadito dalla Cassazione: “La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo a apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile nel fatto della realizzazione e gestione abusiva di una discarica di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, da parte di altri è richiesto, invece, un contributo partecipativo alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito”.
Al termine dell’istruttoria il Tribunale abbracciava la tesi difensiva prospettata e dichiarava assolta l’imputata con la formula di proscioglimento più ampia.


