Risarcimento per danno da trasfusione di sangue infetto

Il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito a una vicenda di responsabilità del Ministero della Salute per il decesso di una paziente, avvenuto a seguito di complicanze derivanti da un’infezione da virus HCV contratta durante una trasfusione di sangue effettuata nel lontano 1985. Gli eredi della donna hanno citato in giudizio il Ministero, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della perdita della loro congiunta.
La donna, colpita da un’emorragia post-partum nel 1972, era costretta a sottoporsi a diverse e necessarie trasfusioni di sangue. Solo molti anni dopo, nel 1998, la donna iniziò a manifestare disturbi che portarono alla diagnosi di epatite C e, successivamente, di cirrosi epatica. Nonostante le terapie intraprese, le sue condizioni di salute peggiorarono progressivamente, fino al decesso avvenuto per cause riconducibili all’epatite C e alla cirrosi correlata.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha inquadrato la responsabilità del Ministero della Salute nella violazione dell’art. 2043 del codice civile, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica utilizzata negli interventi trasfusionali. L’elemento decisivo per l’accertamento della responsabilità è stato il nesso di causalità tra la trasfusione e l’infezione, valutato secondo il criterio del “più probabile che non”. A tal proposito, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha evidenziato la compatibilità tra il tempo trascorso tra le trasfusioni e la diagnosi di sieropositività per HCV, nonché l’assenza di precedenti morbosi influenti sull’insorgenza dell’infezione. Il CTU ha inoltre rilevato la mancata osservanza, all’epoca dei fatti, della normativa concernente i compiti di controllo e vigilanza in materia di sangue umano, che avrebbe potuto prevenire l’infezione.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità del Ministero, condannandolo al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore del marito e delle figlie della defunta. Nella liquidazione del danno, il giudice ha fatto ricorso alle tabelle  aggiornate al giugno 2024, che prevedono un sistema di calcolo basato su diversi parametri, quali l’età della vittima primaria e secondaria, la convivenza e la qualità della relazione affettiva.

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