Il giudizio verteva sull’accertamento del diritto del ricorrente, già beneficiario del risarcimento ex L. n. 210 del 1992, al riconoscimento in proprio favore dell’indennizzo aggiuntivo in quanto affetto da patologie diverse e ulteriori conseguenti alle emotrasfusioni cui era stato sottoposto sin da quando gli era stata diagnosticata una talassemia di tipo major e comportanti l’aumento pari al 50% dell’indennizzo base. La legge di riferimento prevede che: “Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo in misura non superiore al 50% di quello previsto ai commi 1 e 2 L. n. 210/1992”.
L’esito della consulenza tecnica d’ufficio.
Nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU medico legale, all’esito della quale il consulente ha concluso che “Il ricorrente, essendo un talassemico major politrasfuso, ha contratto il contagio da virus dell’epatite C (con verbale ML/V del 10.12.1993 la Commissione medica ospedaliera pose diagnosi di “*** da *** da emotrasfusione in talassemico” con ascrivibilita’ delle menomazioni alla V categoria della tabella A ai fini dell’ indennizzo”). In relazione alla malattia rilevata si tratta di doppia patologia contratta a seguito di emotrasfusioni per la quale si ha diritto all’ indennizzo aggiuntivo ai sensi di legge”.
Decisione del Tribunale di Frosinone
Con sentenza, il Tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente all’ indennizzo aggiuntivo di cui all’ art 2 comma 7 legge 210/1992 con conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento in favore dell’istante del relativo importo nella misura del 50% rispetto al trattamento base oltre accessori come per legge nonché spese per la soccombenza in giudizio.


