La ricorrente, cittadina dello Sri Lanka, decideva di svolgere un percorso di studio in Italia presso l’Università degli studi di Bologna ma vedeva rigettarsi la sua istanza di visto d’ingresso per studio/immatricolazione da parte dell’Ambasciata d’Italia in Colombo (Sri Lanka). La predetta ricorreva per sentir annullare -previa sospensione dell’efficacia- il provvedimento di diniego, articolando tre motivi di ricorso con i quali nella sostanza si duoleva: a) della violazione della disciplina di settore, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti; b) del difetto di motivazione; c) della mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto; d) dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria relativamente ai requisiti di legge.
Si costituiva il Ministero degli Affari Esteri chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tar di Roma riteneva l’impugnazione fondata sotto il profilo della violazione di legge essendo mancata la comunicazione del preavviso di rigetto ex art 10 bis l. 241/90.
I Giudici ritenevano altresì fondata la censura relativa al difetto istruttorio e motivazionale, nonché alla relativa violazione di legge, considerato che, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa:
a) la sussistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale – di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente (in tal senso da ultimo, Cons Stato, Ordinanza 7 febbraio 2025 n. 535);
b) il requisito economico è quello stabilito dalla lett. B) del p.to 15 dell’all. A del Decreto Interministeriale n. 850/2011 e dalla Direttiva 1 Marzo 2000 del Ministero dell’Interno, nonché dal p.to 2 , parte II, della Circolare MUR “ Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2024-2025” a mente della quale, al punto a), concernente i mezzi economici di sussistenza per il soggiorno prevede che “Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali“. Pertanto, in ossequio al principio di legalità, è con tale requisito che deve essere valutata la provvista economica per gli studi, e non ad una imprecisata ed indeterminata capienza patrimoniale;
c) si deve tenere conto delle garanzie promesse dai soggetti che hanno offerto disponibilità al sovvenzionamento degli studi, atteso che secondo consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il punto 2, lett. A) della Circolare MUR “Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2024-2025”, nel passaggio in cui limita la cerchia di familiari che possono sovvenzionare gli studi, non è vincolante in quanto non sorretta da una norma primaria, e in particolare “Risulta, peraltro, del tutto inconferente il richiamo delle amministrazioni resistenti alla circolare del MUR che restringe ai soli genitori la cerchia dei soggetti che possono validamente mettere a disposizione risorse economiche ovvero prestare una garanzia finanziaria in favore dei soggetti che richiedono il rilascio di un visto di ingresso. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che siffatta limitazione non trova alcun riscontro nella normativa di settore, non essendo prevista né dall’art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, né dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 13350 del 18 ottobre 2022; T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. n.8388 del 14 luglio 2021, passata in giudicato, TAR Lazio, sez. III, sent. n. 3173 del 16.02.2024).
Nel caso di specie l’amministrazione non ha dato in alcun modo conto, nella motivazione del provvedimento, del reddito degli sponsor.
Pertanto, il Tar del Lazio sede di Roma, annullava il provvedimento impugnato e condannava il Ministero degli Affari Esteri al pagamento delle spese processuali.


