Con ricorso al Tribunale di Cassino D.F., difeso dall’avv. Emilio Biancucci, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto circa venticinque anni prima con la signora I.A.
Quest’ultima si costituiva in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva che le spese processuali del giudizio fossero interamente a carico dell’ex marito.
Tale richiesta, secondo le deduzioni della resistente, veniva giustificata dal fatto che l’addebito della separazione, nel precedente procedimento di separazione personale, fosse stato posto a carico dell’ex coniuge per alcune condotte violente ai suoi danni.
Affermava la resistente che seppur la Corte di appello di Roma aveva revocato a carico della controparte l’assegno di mantenimento a suo favore, nel contempo, aveva confermato l’addebito della separazione per le pregresse condotte violente dell’ex marito nei suoi confronti.
Tale statuizione, secondo le riflessioni del legale della donna, giustificava nel procedimento di divorzio il pagamento delle spese processuali a carico dell’uomo.
La difesa Biancucci si opponeva a tale richiesta in quanto la resistente aveva totalmente aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata dall’ex coniuge e, di certo, l’addebito riconosciuto a carico del ricorrente in sede di separazione non poteva rilevare nel presente giudizio di divorzio circa la regolamentazione delle spese processuali.
Il Tribunale rigettava la domanda della donna con la seguente motivazione: “Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all’art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui alla L. n. 162/14) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite. A riguardo, osserva il Tribunale come sia decisivo l’accoglimento, con la presente sentenza, delle conclusioni proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, alle quali ha aderito, nel merito, la resistente. Trattasi di statuizione resa nel precedente giudizio, la quale ha già determinato la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di quel procedimento; porre a carico del medesimo D.F., che non è soccombente in questo processo, anche le spese di quest’ultimo, significherebbe attribuire alla condanna alle spese un valore di sanzione di comportamenti pregressi, estranei all’oggetto della lite attualmente controversa.”


