Il ricorrente, cittadino albanese, assistito dall’avv. Biancucci, impugnava il provvedimento a firma del dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura di Frosinone recante la revoca del permesso di soggiorno n. ******** con la motivazione che l’interessato “risulta privo di mezzi di sostentamento derivanti da un’attività lavorativa lecita, in pubblico gode di una cattiva stima, non ha una buona condotta, si accompagna con persone che annoverano precedenti penali con le quali trascorre gran parte delle proprie giornate all’interno di bar; e che tali pregiudizi ne delineano la versatilità a delinquere”.
Il Tar, dapprima con ordinanza, accoglieva la domanda cautelare e, successivamente, entrando nel merito della vicenda processuale, confermava la predetta statuizione ritenendo fondato il ricorso con la seguente motivazione: “l’Amministrazione nel formulare il giudizio di pericolosità non sembra avere valutato adeguatamente la circostanza che il ricorrente non ha riportato condanne penali, non ha procedimenti in corso e ha subito lesioni gravissime con esiti permanenti che gli impediscono di continuare a svolgere la precedente attività lavorativa di operaio edile, e che per tale lesione ha ricevuto un risarcimento di € 250.000 idoneo a soddisfare per almeno venti anni il requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti”.
L’accoglimento del ricorso, per il principio della soccombenza, comportava che le relative spese processuali venissero poste a carico del Ministero dell’interno.


