Il ricorrente, con cittadinanza tunisina, vedeva respingersi la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto, secondo le determinazioni dell’ufficio immigrazione della Questura, era stata presentata oltre il termine di scadenza della validità del titolo in suo possesso.
L’avv. Biancucci difendeva il proprio assistito dinanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, deducendo che l’autorità procedente, pur se la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno fosse stata presentata tardivamente, era tenuta a valutare la sussistenza di tutti i presupposti per il rinnovo o meno del permesso.
Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso statuendo quanto segue: “Considerato che rileva nel caso il costante orientamento per il quale non costituisce di per sé idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4492, 11 settembre 2006, n. 5240; 14 dicembre 2004 n. 8063); e considerato che per come condivisibilmente esposto, la sola intempestività non può fondare il diniego, occorrendo poi verificare anche la sussistenza degli altri presupposti richiesti dal testo unico per l’immigrazione, definitivamente pronunciando sul ricorso, annulla l’impugnato diniego.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento integrale delle spese processuali che liquida in € ******* “.


