Con ricorso al Tribunale di Cassino la signora B.C., difesa dallo studio legale Biancucci, chiedeva il riconoscimento del diritto all’assegno della pensione ordinaria di inabilità ex L. 222/84; domanda respinta dall’Inps per carenza del requisito sanitario sia dinanzi alla commissione medico legale che al comitato provinciale. Il Tribunale adìto riteneva fondato il ricorso per i seguenti motivi: “Nell’atto si è fatto rilevare come il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, pur a seguito di aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra ******* sopraggiunto tra l’inoltro alle parti della “bozza di relazione” e il deposito della “relazione definitiva”, abbia confermato il “parere fornito in bozza” non essendo emersi “elementi di giudizio univoci”.
Alla luce dei rilievi di parte, questo Tribunale ha disposto convocarsi il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio affinché fornisse chiarimenti in merito alla documentazione medica “già esibita allo stesso e relativa a una degenza ospedaliera della ricorrente in seguito a una ‘caduta in casa’ (all. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
All’udienza di comparizione il procuratore di parte ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria successiva all’accertamento peritale e questo Tribunale, ritenutane la necessità, con ordinanza ha disposto effettuarsi un supplemento peritale a cura dello stesso CTU.
Il CTU, dott. ********* alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell’infermità, in risposta al quesito posto, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato, effettivamente, a carico dell’istante, un aggravamento del quadro morboso già compiutamente descritto nel precedente elaborato ed ha concluso nel senso che “al momento della presente visita peritale la perizianda, a causa delle sue infermità, presentava una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, con decorrenza dal mese ********”; quanto alla decorrenza, il CTU fa riferimento alla consulenza tecnica medico-legale espletata nell’ambito di altro giudizio tra le stesse parti “per invalidità civile” (relazione depositata telematicamente).
L’esito dell’integrazione peritale è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Parte ricorrente ha dimostrato il possesso degli ulteriori requisiti, di iscrizione all’assicurazione e contributivi, previsti dalla legge.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto per quanto di ragione, con l’accertamento del diritto della ricorrente alla prestazione di cui all’art. 1 L. 222/1984 e la conseguente condanna dell’INPS al pagamento della prestazione medesima, nella misura di legge, con la decorrenza dal ******, oltre interessi legali da corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo.
Condanna, inoltre, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € ******”.


