Una signora citava dinanzi al Tribunale di Latina l’ex marito in quanto quest’ultimo, appresa la notizia che fosse incinta del loro bambino, lasciava improvvisamente la casa coniugale.
La ragione del suddetto comportamento risiedeva nel fatto che il marito riteneva, erroneamente, che il bambino non fosse il suo bensì di un altro uomo con cui la ex moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale durante il periodo del concepimento.
Il processo
Incardinata la causa, in cui la donna era costretta a difendersi anche dalla domanda di addebito della separazione per infedeltà coniugale avanzata dal marito, il Tribunale accoglieva la richiesta di consulenza tecnica volta all’accertamento della paternità del piccolo.
Le prove emato-genetiche a cui si sottoponevano il bambino e “il presunto padre” accertavano che al 99,99 % la paternità fosse da ricondurre all’ex marito.
Gli esiti processuali
Tale accertamento comportava la condanna dell’uomo al pagamento delle spese anticipate dalla madre per il mantenimento del piccolo nonché al riconoscimento del danno endofamiliare, ovvero al pregiudizio patito dal minore per la privazione della figura genitoriale paterna.
Quanto alla domanda della separazione con addebito avanzata dall’ex marito, la stessa veniva rigettata dal Tribunale in quanto rimasta priva di serie e concrete evidenze probatorie.


