La signora V.M. gode della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento; per questa seconda misura di sostegno veniva convocata dall’Inps a visita di revisione, cioè una visita finalizzata alla verifica circa la persistenza dei presupposti sanitari per la erogazione dell’emolumento.
La convocazione a visita, seppur inviata con lettera raccomandata a/r all’indirizzo di residenza della signora, non veniva mai recapitata alla stessa.
La beneficiaria pertanto, non ricevendo altre comunicazioni di invito, alla data indicata non si sottoponeva alla visita di revisione presso la commissione medica provinciale.
L’Inps provvedeva, a quel punto, a sospendere in via definitiva l’erogazione dell’assegno chiedendo anche la restituzione delle ultime due rate percepite dalla diretta interessata in quanto non dovute.
L’avvocato Biancucci, in un primo momento, nell’interesse della signora chiedeva all’Inps l’immediato ripristino della erogazione delle somme e contestualmente la rinuncia a quelle rate legittimamente incamerate dalla beneficiaria.
L’Inps rimaneva sulla propria posizione, pertanto veniva proposto ricorso d’urgenza al Giudice per il ripristino della prestazione assistenziale dalla data della revoca.
Il Giudice riteneva il ricorso fondato: ” omissis …sotto il dedotto profilo della irrimediabile compromissione economica, la doglianza attorea è supportata da documentazione (CUD 2024; certificato stato di famiglia) dalla quale si evince, in primo luogo, la situazione familiare della ricorrente, vale a dire la composizione del proprio nucleo familiare, circostanza questa che consente di accertare giudizialmente la non vivenza a carico di altri soggetti ovvero la loro capacità economica di provvedere, integrandolo, al sostentamento della medesima; in secondo luogo il Modello CUD consente di ritenere, se pur sommariamente,
che la ricorrente non possa sopperire a tale stato di difficoltà economica con altre ed ulteriori fonti di reddito, dovendosi in ogni caso rilevare che la prestazione in godimento, come dedotto dalla medesima ricorrente ammonta ad euro ****** mensili, tale essendo la somma che l’Inps ha richiesto in restituzione in relazione al rateo del mese di giugno ****”.
E ancora: “La ricorrente non contesta in alcun modo il potere dell’Inps di procedere a visita di revisione, denunciando unicamente di non aver ricevuto la missiva, inviata tramite raccomandata A/R, che la convocava a visita: orbene, dal certificato di residenza storico depositato in atti risulta agevole rilevare che l’indirizzo di residenza della ricorrente sia sempre stato quella al quale l’Istituto ha inviato, dapprima, la missiva di convocazione a visita fissata per il ******** e, successivamente, la comunicazione di sospensione della prestazione per mancata presentazione, che la ricorrente ha dedotto in ricorso di aver regolarmente ricevuto in data *********, vale a dire quello di via ****************, indirizzo che l’Istituto ha estratto dall’archivio Arcanet in condivisione con il Ministero delle Finanze.
Entrambe le lettere sono state inviate a mezzo raccomandata A/R.
L’Inps ha dedotto che la missiva di convocazione a visita è stata spedita con raccomandata A/R ************ mentre la missiva di sospensione della prestazione è stata inviata con raccomandata A/R ****************, senza però fornire prova dell’invio di tali spedizioni.
L’Inps ha poi provveduto, su richiesta di questo Giudice, a richiedere alle Poste Italiane S.p.A. l’attestazione dell’avvenuta spedizione della lettera di convocazione a visita, spedita con raccomandata A/R **************, senza però ottenere utile risposta per l’udienza cartolare del 12.9.2025.
Esercitando i poteri di ufficio, ai sensi dell’art. 421 c.p.c. (che consente al giudice, nelle controversie in materia di lavoro di disporre di ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova), si deve rilevare tuttavia che da una diretta consultazione sul sito di Poste italiane S.p.A. effettuata giudizialmente, la raccomandata in questione risulta restituita al mittente per mancata consegna.
Trattasi di risultanze che rappresentano un elemento di prova indiziaria sull’esito della spedizione che, in assenza di contrari elementi allegati dall’Istituto ed in ragione della delibazione sommaria caratteristica del presente giudizio, sono idonee a sorreggere l’accoglimento della presente decisione.
La domanda cautelare può quindi trovare accoglimento. Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate nella misura di € ********* poste interamente a carico di Inps”.


