Le convivenze di fatto

La convivenza di fatto rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 76/2016, la quale ne prevede la relativa definizione, identificando i conviventi come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. La legge n. 76/2016, all’art. 1, comma 20, contiene una clausola di estensione: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniugi o sposi o equivalenti” si applicano anche alle parti dell’unione civile. Non è così per le convivenze: la suddetta legge ha dettato una disciplina scarna e frammentata, lasciando ai conviventi la possibilità di regolare la loro vita comune tramite la loro autonomia privata, potendo stipulare un contratto di convivenza cui la legge attribuisce una determinata rilevanza. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024, viene ampliata la tutela del convivente, nell’ipotesi in cui presti la propria attività lavorativa nell’impresa del partner. In questo senso, allora, non viene solo considerata la famiglia “istituzionale” composta da due membri uniti dal matrimonio o dall’unione civile, ma anche la famiglia moderna costituita da coppie conviventi, rientrando entrambe nella tutela dell’art. 2 della Costituzione. Infatti, la ratio legislativa sottostante la protezione della persona che lavora in contesti familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile è la medesima per i familiari così come per i conviventi. La Corte ribadisce che permangono differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni, quali il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, diritti che devono essere ugualmente tutelati nei confronti del coniuge e del convivente. La Corte ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata estensione di tutela al convivente di fatto nell’impresa familiare.

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