Estinzione del conto corrente bancario tra ex coniugi

L’assistita, contitolare di un conto corrente bancario unitamente al suo ex marito, esponeva che si era recata più volte presso la sede della filiale con l’intenzione di “chiudere”, per quanto riguardava la sua posizione, il conto corrente ma il direttore della banca le aveva sempre impedito tale operazione adducendo come motivazione che bisognasse prima provvedere al ripianamento della posizione debitoria in essere (causata dell’ex coniuge) e successivamente procedere alla estinzione del contratto di conto corrente.
La signora riferiva di essere separata da molto tempo da suo marito, che di fatto il conto corrente, seppur anche a lei cointestato, era gestito esclusivamente dall’ex coniuge e che quest’ultimo, pur se informato delle intenzioni della signora di volere estinguere il conto corrente, si era sempre rifiutato di farlo costringendo così la stessa a rispondere solidarmente nei confronti dell’istituto di credito di tutte le operazioni bancarie poste in essere da lui e tenute nascoste alla sua ex coniuge.
Veniva inviata una diffida alla filiale di banca con l’intimazione di provvedere il prima possibile alla estinzione del contratto di conto corrente ma l’istituto di credito rimaneva sulla sua intransigente posizione.
Lo studio legale, a questo punto, adìva l’arbitro bancario finanziario (Collegio di Roma) chiedendo l’immediata estinzione del conto corrente in quanto, per giurisprudenza consolidata: la presenza di un saldo negativo non è d’ostacolo alla chiusura del conto; in presenza di una richiesta di recesso dal conto corrente avanzata dal cliente, la banca è obbligata a chiudere il rapporto cristallizzando il saldo debitore sussistente al momento della chiusura, non essendo legittimi gli addebiti successivi né l’applicazione di interessi debitori, né le altre voci di spesa come commissioni o spese per tenuta conto, restando chiaramente impregiudicati il credito dell’intermediario e gli accessori che, in base alle regole generali, dovessero risultare dovuti.
Solo a quel punto la banca si costituiva dinanzi al collegio arbitrale e accettava la richiesta di risoluzione del contratto di conto corrente più volte richiesta dalla assistita ma sempre negatale.

 

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