Il TAR del Lazio ha definitivamente annullato l’ordinanza della provincia di Frosinone con la quale l’Ing. R.R.G., già direttore del complesso industriale in questione, veniva diffidato a provvedere alle operazioni di bonifica ambientale di una vasta area industriale il cui valore era stimato attorno ai 5 milioni di euro.
Innanzitutto cosa si intende per “bonifica ambientale”?
Bonificare un sito contaminato significa eliminare le sorgenti dell’inquinamento, estirpando il problema ab origine e facendo sì che il sito ritorni a essere privo di contaminazioni.
Se non è possibile procedere in questo modo, bisogna in ogni caso ridurre in maniera considerevole le sorgenti dell’inquinamento, trattare o rimuovere i volumi contaminati, ripristinare il territorio e consegnarlo di nuovo alla comunità; un sito da bonificare perché contaminato è quella parte di territorio nella quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) vengono superati.
Quali responsabilità venivano mosse nei confronti del direttore dello stabilimento industriale?
Nel caso di specie la Provincia di FR, la Regione Lazio e due comuni del territorio, accusavano il predetto di aver contaminato con condotte attive e omissive estesi ettari di terreno con materiale inquinante e di aver contribuito in tal modo a causare un disastro ambientale con gravi ricadute sull’ambiente e la salute e una stima economica per il ripristino dello stato dei luoghi di circa 4 milioni di euro.
Cosa ha deciso il TAR?
I Giudici amministrativi del Lazio, dopo diversi anni, hanno posto definitivamente la parola fine a questa vicenda ricordando come il ricorrente, per gli stessi fatti, fosse stato assolto in ben due procedimenti penali e affermando quanto segue: “…omissis …anche a prescindere dalla contestata qualifica di direttore dello stabilimento in questione e dall’esercizio, o meno, di poteri gestori dello stesso, i motivi all’esame, con i quali si deduce il difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente nella causazione dell’inquinamento, risultano fondati e meritevoli di accoglimento, con la conseguenza che il provvedimento impugnato …deve essere annullato…”.
Gli Enti, afferma il Tar, se vorranno rinnovare l’istruttoria sull’accertamento della responsabilità dell’inquinamento in capo al ricorrente dovranno tener conto delle sopravvenienze processuali penali a lui favorevoli e, nel frattempo, pagare integralmente le spese processuali.


