Il processo, iniziato nel 2013, era scaturito dall’inchiesta del 2010 sul rinvenimento nel sito dell’ex O. di rifiuti interrati. A giudizio sono finiti l’amministratore delegato nonché direttore dallo stabilimento dal 2002 al 2009 (difeso dallo studio legale Biancucci) e un altro imputato, legale rappresentante dell’azienda nel periodo 1999-2009. Ai due erano stati contestati i reati di smaltimento illecito di rifiuti e disastro ambientale.
Le indagini appurarono tre distinti casi di interramento di rifiuti. Il primo nel 1995 di 40 fusti depositati in una buca scavata a ridosso del fiume Sacco e poi “tombata” con il cemento. Il secondo nel 2006 di rifiuti di vario genere (medicinali, monitor, computer, blister) sempre ricoperti di cemento e l’ultimo tra il 2007 e il 2008 durante i lavori di terrazzamento dell’argine del fiume predetto durante i quali vennero interrati fusti contenenti medicinali e scarti di lavorazioni industriali.
Il giudice si è espresso nel merito arrivando alla conclusione che, pur in presenza dell’inconfutabile interramento dei rifiuti, per quello risalente agli anni novanta è emersa l’assoluta assenza di prove di colpevolezza dei due imputati.
In quegli anni, come testimoniato in aula dagli ex dipendenti dell’azienda, a gestire tutte le attività, comprese quelle di smaltimento illecito dei rifiuti, era l’ingegnere A.O. Per i casi di interramento avvenuti tra il 2006 e il 2008, il giudice, al di là della prescrizione, ha concluso che dal dibattimento non è emersa né un’assoluta prova di colpevolezza né una prova positiva della loro innocenza. L’imputato R.R. (difesa Biancucci) si occupava, come ampiamente dimostrato in dibattimento degli aspetti commerciali e di ricerca e progettazione e non aveva specifiche deleghe, fornitegli dal consiglio di amministrazione, per la gestione della sicurezza ambientale del sito industriale né tantomeno una autonoma gestione contabile in tale materia. Ad ogni modo, diversamente dagli episodi risalenti alla metà degli anni novanta, in questo caso l’imputato è stato assolto per l’estinzione del reato per prescrizione.
Rispetto, invece, alla contestazione del reato di disastro ambientale, il giudice ha ritenuto che tale imputazione non può essere presa in considerazione perché, pur tenendo conto dei potenziali rischi per la pubblica incolumità causati dall’interramento dei rifiuti a ridosso del fiume Sacco, al contempo è mancata un’indagine specifica (analisi, carotaggi, pozzi) volta ad accertare in maniera compiuta la contaminazione delle falde acquifere sottostanti, dell’aria e dello stesso fiume.


