Il caso trattato si riferisce a una madre ungherese attinta da un provvedimento del TM di Roma con il quale veniva dichiarato lo stato di abbandono del proprio figlio (nato tre anni prima e riconosciuto unicamente dalla donna).
La procedura che portava al triste epilogo era scaturita da una anonima ma ben dettagliata segnalazione alla Procura dei minori di Roma in cui veniva evidenziato che la donna, esercitando abitualmente l’attività di prostituzione, non accudisse adeguatamente il proprio bambino.
Nel procedimento venivano sentiti operatori di polizia, psicologi e personale socio-sanitario le cui dichiarazioni sembravano rafforzare l’ipotesi della inadeguatezza delle cure della madre (anche se il bambino sin da subito era apparso in buone condizioni psicofisiche e in regola con tutte le vaccinazioni; lo stesso era accudito da una baby-sitter regolarmente assunta e frequentava un asilo nido).
La difesa Biancucci chiedeva la nomina di un CTU per la verifica di eventuali traumi psicologici del bambino e, soprattutto, dei tempi di recupero delle funzioni genitoriali in capo alla madre, compatibilmente con lo sviluppo psico-fisico del piccolo.
Il Tribunale rigettava la richiesta e dichiarava lo stato di adottabilità del bambino ordinando l’interruzione immediata di tutti i contatti madre-bambino, fino a quel momento concessi per tre volte a settimana in uno spazio neutro e sotto la supervisione di esperti.
Corte di appello di Roma, sezione famiglia e minori (decisione).
La difesa promuoveva appello ribadendo la necessità dell’espletamento della CTU: la Corte di appello accoglieva la richiesta e provvedeva alla nomina di una neuropsichiatra infantile che accertava che nessun danno psicologico era derivato al bambino e che i tempi di recupero delle funzioni genitoriali erano compatibili con lo sviluppo psicofisico del bambino.
La Corte, pertanto, revocava lo stato di adottabilità del minore e ordinava, dopo circa due anni dalla separazione del piccolo dalla propria madre, l’immediato ripristino degli incontri tra i due.
La separazione forzata tra la madre e il bambino protrattasi per un periodo di tempo importante faceva sì che la Corte, recependo le indicazioni della neuropsichiatra, predisponesse un graduale piano di incontri madre-bambino al fine di evitare ulteriori traumi psicologici al piccolo e permettere a quest’ultimo un proficuo e definitivo reinserimento nella sua famiglia di origine.


