Collocamento paritario e affidamento condiviso del minore

Nel linguaggio giuridico, affidamento e collocamento sono concetti distinti. L’affidamento riguarda l’attribuzione del potere decisionale in ordine alle scelte fondamentali della vita del minore: salute, istruzione, educazione, crescita. Nella maggior parte dei casi, l’affidamento resta condiviso tra i genitori anche dopo la separazione. Il collocamento, invece, definisce dove il figlio risiede stabilmente e come vengono distribuiti i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È quindi il collocamento, più che l’affidamento, a incidere in modo diretto sulla vita quotidiana del minore. Tuttavia, nella prassi – e anche nella comunicazione dei media e in molte sentenze – i due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, soprattutto quando si fa riferimento a soluzioni “paritarie” o “paritetiche”. Questo uso sovrapposto si è affermato anche nel linguaggio delle persone comuni, che cercano informazioni sull’“affidamento paritetico dei figli” quando in realtà stanno parlando della divisione concreta dei tempi di permanenza.

L’art. 337 -ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” e che, per realizzare questa finalità, il giudice deve adottare provvedimenti che rispondano all’esclusivo interesse morale e materiale del minore. Il testo prevede come opzione prioritaria l’affidamento condiviso, ma consente al giudice di stabilire a quale genitore debba essere collocato il figlio, determinando anche “i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascun genitore” e “la misura con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione”. È quindi il giudice, caso per caso, a decidere tempi e modalità, ma deve farlo sulla base di una valutazione concreta, che tenga conto dell’effettivo benessere del figlio e del suo diritto a una relazione significativa con entrambi i genitori.

L’idea di un collocamento paritario dei figli, ovvero una divisione equilibrata dei tempi tra madre e padre, è sempre più spesso richiesta da genitori separati o in via di separazione, desiderosi di mantenere un ruolo pieno nella vita dei propri figli. Ma quando può essere davvero applicato questo regime? Non esiste una norma che lo imponga in automatico: tutto dipende da una valutazione concreta e caso per caso, che tenga conto dell’interesse del minore. I giudici esaminano elementi come la distanza tra le abitazioni, la disponibilità di tempo di ciascun genitore, le abitudini del figlio, l’eventuale presenza di fratelli o sorelle, il clima di collaborazione tra i genitori, l’età del minore e la sua capacità di adattamento. In alcuni casi, anche per figli molto piccoli, i tribunali hanno ritenuto applicabile il collocamento paritario, specialmente quando i genitori abitano vicini e sono entrambi in grado di occuparsi direttamente del bambino. Tuttavia, non mancano ancora resistenze, soprattutto nei confronti della frequentazione notturna con il genitore non convivente. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’ordinanza n. 1486/2025 della Corte di Cassazione, che ha posto un punto fermo sulla possibilità di applicare un modello realmente paritetico anche per i bambini in età prescolare.

Con l’ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto un principio che segna un punto di svolta nel diritto di famiglia. La Corte ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Venezia, che aveva escluso il collocamento paritario di una bambina di tre anni basandosi solo sulla sua tenera età, e ha affermato che il giudice non può adottare decisioni fondate su criteri astratti come quello dell’età, senza effettuare una valutazione concreta della situazione familiare. In particolare, i giudici di legittimità hanno criticato il passaggio da un regime di collocamento paritario a uno prevalente presso la madre, avvenuto senza alcuna motivazione in merito alle attitudini genitoriali o alle reali esigenze della minore. È un’affermazione netta: il solo fatto che un bambino sia piccolo non giustifica l’esclusione del padre dalla frequentazione paritetica. Anzi, la Cassazione ribadisce che, anche in età prescolare, il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, senza che uno dei due venga relegato a ruoli marginali o occasionali.

La Cassazione stigmatizza ogni provvedimento che riduca drasticamente la frequentazione di uno dei genitori sulla base di criteri astratti, come l’età del minore o il ruolo “tradizionale” del genitore accudente. Così si legge:

“Le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto […] non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.”

Il principio che si ricava è che il giudice deve sempre considerare l’equilibrio tra i genitori come punto di partenza e che eventuali scostamenti da una soluzione paritetica vanno giustificati con riferimento a elementi specifici. La Cassazione lo chiarisce con forza, affermando che:

“Il compito del giudice è quello di provvedere in modo tale che venga ‘conservato un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori’ […] salvo che vi siano ragioni che, nell’interesse del minore, impongano una diversa soluzione.”

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