Autorizzazione alla permanenza in Italia

Con ricorso al Tribunale per i minorenni i genitori di una bambina, assistiti dallo studio legale Biancucci, adivano l’Autorità Giudiziaria  per ottenere l’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, onde poter accudire la figlia minore.
Il Tribunale adìto rigettava il ricorso perché:
“1. non appare ravvisarsi un pregiudizio irreparabile alla minore derivante dallo sradicamento, attesa la tenerissima età della stessa;
2. le esigenze rappresentate dai ricorrenti, ravvisabili nelle ordinarie necessità di accompagnare il processo di integrazione ed il percorso educativo, formativo e scolastico del figlio minore, sono incompatibili con la natura temporanea ed
eccezionale dell’autorizzazione richiesta;
3. l’autorizzazione non può essere in ragione della salvaguardia di una situazione di integrazione nel tessuto sociale che renda le sue condizioni di vita consone alle esigenze evolutive proprie dell’età e migliori rispetto a quelle godute o godibili nel paese di origine o altrove, giacché simili esigenze si ricollegano al normale processo formativo del minore stesso”.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Corte di appello di Roma in quanto, a parere dell’Avv. Biancucci, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva omesso: 

a) di confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione dell’età della minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale non può prescindere da una presunzione di radicamento nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria (cfr Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022);

b) di fare qualsivoglia valutazione sul radicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo di inserimento nella società italiana; sul disagio psicofisico a cui la minore sarebbe esposta in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni e alle conseguenze legate al suo trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale; sulla tenera età della bambina ritenendola, con singolare approssimazione, un fattore dimostrativo della mancata integrazione anziché un elemento degno di adeguato e doveroso approfondimento;

c) di far effettuare a polizia locale e servizi sociali indagini sulle condizioni ambientali in cui vivono i reclamanti e la loro bambina. 

La Corte di appello di Roma sollecitava i servizi sociali a redigere una relazione che,  pervenuta in data ***** , era del seguente tenore: “dal colloquio svoltosi con i genitori il ******* è emerso che i due stanno insieme da circa quattro anni, che l’********, in Italia da circa dieci anni, ha riferito di aver giocato a calcio nella squadra del ******** e di non aver potuto proseguire per potersi dedicare all’attività lavorativa svolta come “piastrellista”, che l’****** ha un contratto a tempo indeterminato con guadagno mensile di circa 2000€ e presta la sua attività in tutto il territorio nazionale, risultando spesso fuori città per lavoro;
la ****** non svolge attività lavorativa per potersi occupare della bambina e della gestione della casa, manifestando comunque l’intenzione di aprire un locale di alimenti tipici del suo paese di origine, non beneficia dell’Assegno Unico, essendo in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno; ha dichiarato di essere giunta in Italia
nel 2023, incinta di circa due mesi, in zona non sono presenti familiari; nel territorio di ************* vi è un’amica conterranea della ******, che fornisce un sostegno al nucleo nel momento del bisogno;
è stata effettuata il giorno ********** una visita domiciliare: l’immobile, per il quale il nucleo paga un canone di 630 € mese, è di nuova costruzione, situato in centro città, in posizione accessibile a tutti i servizi; l’abitazione è pulita e ben curata e dispone degli oggetti necessari per l’accudimento della minore; in una delle due camere da letto, dormono madre e figlia;
la bambina ha un anno e quattro mesi, è socievole e sorridente, cammina bene e si muove autonomamente all’interno della casa.”

Alla luce di tutto quanto su esposto, la Corte di appello di Roma concludeva nel ritenere il reclamo fondato per i seguenti motivi: “Occorre muovere dalla considerazione che la speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest’ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l’autorizzazione temporanea possono essere collegati all’alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale” (cfr. Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022).
Venendo al caso di specie, l’età della minore che ha poco più di un anno e la sua nascita sul territorio italiano devono far ritenere presunta, ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata, la sua integrazione sul territorio nazionale, integrazione che trova, comunque, plurime conferme nelle risultanze istruttorie sopra riferite, atteso che il nucleo familiare, titolare di contratto di locazione, gode di un alloggio salubre ed adeguato ed è sostenuto economicamente grazie al lavoro stabile del padre, già titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale concessa dal Tribunale di Roma con decreto 20/7/2022 (ove si legge che, arrivato nel 2016, ha intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione sia lavorativa sia sociale, avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato e risultando inserito nel tessuto sociale grazie allo svolgimento di attività quale giocatore in una squadra calcistica, cfr doc in atti); la bambina risulta vaccinata e quando possibile sarà iscritta a scuola.

Deve ritenersi, quindi, che lo sradicamento improvviso della piccola insieme ai genitori dall’Italia e il relativo trasferimento in altro contesto territoriale e sociale, così come l’allontanamento dei genitori, integrino i gravi motivi richiesti
dall’art 31, d.lgs n. 286 /98, mettendo in pericolo il suo sviluppo psicofisico. Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.”

 

 

 

 
 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *