Assegno di divorzio anche dopo lo scioglimento di un’ unione civile

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Con una recente, e rivoluzionaria, ordinanza della prima sezione civile, n. 25495 del 17 settembre 2025, i giudici hanno precisato che si applicano i medesimi principi già previsti per le coppie sposate, ribadendo l’importanza delle funzioni assistenziale e perequativo-compensativa. Secondo la Suprema Corte, l’assegno può essere riconosciuto dopo l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, individuando così la sua funzione assistenziale e la sua funzione perequativo-compensativa. Il provvedimento sottolinea che le unioni civili, pur avendo caratteristiche proprie, come la possibilità di scioglimento con minori formalità e senza una fase di separazione, restano soggette, per espressa disposizione normativa, alla legge sul divorzio. I criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento del matrimonio si applicano anche a queste situazioni.

La funzione assistenziale dell’assegno riguarda l’inadeguatezza di mezzi sufficienti a garantire una vita autonoma e dignitosa e l’impossibilità per il richiedente di procurarseli nonostante l’impegno. In questi casi, l’assegno non è parametrato al tenore di vita mantenuto durante la convivenza ma a quanto necessario per soddisfare i bisogni essenziali dell’avente diritto. La Cassazione chiarisce inoltre che la funzione perequativo-compensativa si applica quando lo squilibrio economico tra le parti dipende dalle scelte condivise nella vita comune. È il caso in cui uno dei partner abbia sacrificato opportunità professionali e reddito personale per dedicarsi al ménage domestico o alla costruzione del patrimonio comune. In queste circostanze, l’assegno viene calcolato anche in base al contributo fornito dal richiedente alla crescita della famiglia e alle risorse accumulate.

I giudici della Cassazione hanno sottolineato che, per stabilire l’effettiva necessità dell’assegno, occorre verificare se la condizione attuale della richiedente, nel caso specifico una donna di 44 anni, richieda davvero l’apporto economico dell’ex compagna per garantire un’esistenza dignitosa. In questo modo, la Suprema Corte ha ribadito la necessità di un accertamento concreto e dettagliato, che tenga conto non solo della disparità economica tra gli ex partner, ma anche della sua origine e della sua incidenza sulla vita della persona più debole. Questa decisione conferma l’orientamento secondo cui le unioni civili, pur essendo istituti autonomi rispetto al matrimonio, devono essere regolate, in caso di scioglimento, dagli stessi principi previsti per i divorzi. 

Una decisione che ribalta l’impostazione finora dominante e apre scenari nuovi per migliaia di coppie. Interpretando in questo modo la legge sulle unioni civili e quella sul divorzio si segna così un ulteriore passo verso la parificazione tra matrimonio e unione civile sul piano dei diritti e dei doveri.

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