L’ultima ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 dà una risposta affermativa a tale interrogativo consolidando l’indirizzo giurisprudenziale, affermatosi da qualche anno, circa il riconoscimento giuridico della validità dei patti prematrimoniali.
Nella sostanza, la Suprema Corte riconosce validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto nullo in radice, ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa genetica dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. In altre parole, è lecita una scrittura privata che preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi una separazione o un divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
Nel caso deciso, l’accordo prevedeva il riconoscimento del contributo economico della moglie nella ristrutturazione della casa familiare e altre spese comuni. Il marito, in caso di separazione, si obbligava a restituire una somma pattuita. Questo non è stato interpretato come una forma di rinuncia all’assegno di mantenimento, ma come una forma di riequilibrio patrimoniale che i coniugi avevano liberamente concordato. Si tratta di un precedente rilevante, che potrebbe aprire la strada a una maggiore apertura verso i patti prematrimoniali anche nel nostro Paese.
Rimane fermo il principio secondo cui i coniugi possono regolare tra loro, anticipatamente, i propri rapporti economici ma non possono decidere in anticipo come verranno tutelati i diritti dei figli. Un accordo prematrimoniale che preveda, ad esempio, la rinuncia all’assegno per un figlio o condizioni limitative del diritto di visita, sarebbe senz’altro nullo.


