Un’ insegnante della scuola d’infanzia depositava personalmente la richiesta di accesso agli atti amministrativi presso l’istituto comprensivo di appartenenza con la finalità di prendere contezza della documentazione di interesse e adire, nell’eventualità, l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri legittimi interessi.
Il responsabile dell’istituto scolastico negava l’accesso agli atti per motivi di riservatezza.
L’insegnante si rivolgeva allo studio legale Biancucci per acquisire la predetta documentazione e per il suo tramite inoltrava nuova richiesta di ostensione documentale ricevendo dal plesso scolastico di riferimento un nuovo diniego, supportato dalla medesima motivazione.
Il legale, ritenuta giuridicamente infondata la posizione assunta dall’istituto scolastico, adiva il Tar del Lazio, sezione distaccata di Latina, per la risoluzione definitiva della problematica prospettata.
Con sentenza, il Tar così statuiva: “Osserva, preliminarmente, il Collegio che l’art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, delinea la categoria dei soggetti “interessati” alla conoscenza degli atti amministrativi, precisando che tale conoscenza compete essenzialmente ai soggetti che vi abbiano specifico interesse in relazione alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ossia ai portatori di una situazione qualificata e differenziata, con conseguente esclusione dei titolari di meri interessi di fatto.
Quanto ai caratteri dell’interesse sotteso all’accesso, si richiede al riguardo l’attualità (riferita peraltro alla richiesta di accesso ai documenti in sé considerata), la personalità (ossia l’inerenza alla sfera giuridica dell’interessato), la concretezza (intesa nel senso di tangibilità dell’interesse), e serietà (intesa come meritevolezza dell’interesse escludendosi pertanto i cosiddetti interessi meramente emulativi).
Nel caso di specie sussistono i predetti presupposti, tenuto conto che la deducente – insegnante presso la scuola dell’infanzia – è stata posta a visita medico collegiale per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica a svolgere le mansioni del profilo docente di scuola dell’infanzia.
Evidentemente sussiste l’interesse dell’istante ad ottenere copia dei documenti richiesti – ostensibili, poiché riguardanti dati sensibili afferenti alla stessa – in quanto posti a sostegno del provvedimento a mezzo del quale la dipendente è stata sottoposta a visita medico collegiale tesa a vagliare la sua idoneità al servizio.
E, difatti, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sull’accesso attenta ai valori dell’uguaglianza (art. 3), di difesa in giudizio (art.24) e buona amministrazione (art. 97) fa si che l’accesso si possa esplicare tutte le volte in cui tale richiesta risulti necessaria per la difesa di un proprio diritto in sede giurisdizionale (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 3 novembre 2000, n. 460).”
Il Tar Lazio, pertanto, accoglieva il ricorso, condannava al pagamento delle spese processuali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché l’istituto comprensivo di riferimento e permetteva così all’insegnante di accedere alla presa visione dei documenti di interesse.


