Il Tribunale di Cassino ha omologato un accordo di separazione consensuale che, oltre a disciplinare gli aspetti relativi alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi, ha incluso un trasferimento immobiliare.
Il caso in esame ha visto due coniugi, uniti in matrimonio concordatario con regime di separazione dei beni e genitori di due figli minori, presentare un ricorso congiunto per ottenere la separazione personale tramite lo studio legale Biancucci. L’accordo sottoposto all’attenzione del Tribunale era dettagliato, spaziando dalla regolamentazione dell’affidamento condiviso dei figli e della loro residenza prevalente presso la madre, alla definizione dei tempi di permanenza con il padre, inclusi periodi feriali e festività.
Un aspetto saliente dell’accordo riguardava il mantenimento dei figli, che le parti hanno convenuto avvenisse in forma diretta, senza la previsione di un assegno periodico, in virtù di complessivi accordi patrimoniali. Questi ultimi includevano l’accollo del mutuo da parte della madre e il trasferimento di un immobile. Le spese straordinarie per i figli, individuate secondo il protocollo del Tribunale, sono state ripartite al 50% tra i genitori, con l’obbligo di previo accordo per quelle non urgenti. L’assegno unico universale è stato attribuito in via esclusiva alla madre.
Il cuore dell’accordo patrimoniale, e l’elemento di maggiore rilevanza giuridica, è stato il trasferimento della quota di proprietà dell’immobile adibito a casa familiare dal padre alla madre: tale trasferimento è stato espressamente qualificato dalle parti come “immediatamente traslativo della proprietà” e parte integrante dell’accordo di separazione, con funzione solutorio-compensativa della crisi coniugale. A fronte di questo trasferimento, la madre si è accollata la quota residua del mutuo ipotecario cointestato, impegnandosi a ottenere l’effetto liberatorio per il padre o, in caso di mancato consenso della banca, a tenerlo indenne da ogni pretesa. Il padre, dal canto suo, ha mantenuto la proprietà esclusiva di un veicolo, acquistato con risparmi comuni, e gli incentivi relativi all’impianto fotovoltaico installato sull’abitazione sono stati attribuiti interamente alla madre.
Le parti hanno altresì fornito una serie di dichiarazioni dettagliate in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, alla sua agibilità e alla conformità dei dati catastali. Hanno inoltre convenuto l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 74/1987, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di accordi patrimoniali inseriti nei verbali di separazione.
Il Tribunale, nel valutare l’accordo, ha accertato la persistente intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ha ritenuto che le condizioni relative alla prole non fossero in contrasto con gli interessi dei minori. Ha, inoltre, preso atto della presenza di clausole che riconoscevano la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurare il mantenimento, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La decisione del Tribunale conferma la piena validità e l’efficacia degli accordi di separazione che includono trasferimenti immobiliari o altre statuizioni patrimoniali complesse, purché tali pattuizioni siano funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e non contrastino con l’interesse superiore dei figli. L’omologazione di tali accordi da parte dell’autorità giudiziaria conferisce loro la forma di atto pubblico, rendendoli idonei alla trascrizione e garantendo la certezza giuridica delle attribuzioni patrimoniali.


