La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità medica derivante da un intervento di artroprotesi all’anca, nel quale la paziente lamentava l’applicazione di uno stelo protesico inadeguato e posizionato in maniera errata, con conseguente mobilizzazione della protesi e frattura del gran trocantere. La paziente ha quindi citato in giudizio la struttura sanitaria, chiedendone il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La struttura sanitaria si è difesa contestando la propria responsabilità, adducendo di aver stipulato con la paziente un mero contratto di spedalità e chiamando in causa il medico specialista che aveva eseguito l’intervento. Il medico, a sua volta, ha eccepito di aver agito nel rispetto delle regole dell’arte e che l’evento avverso costituiva una complicanza non prevedibile né evitabile.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda della paziente, richiamando l’articolo 7 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che sancisce la responsabilità della struttura sanitaria per le condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa. Il giudice ha quindi ribadito i principi generali in materia di onere della prova: spetta al paziente provare il danno e il nesso di causalità tra il danno e l’inadempimento della struttura, mentre è onere della struttura dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile dell’inadempimento.
Nel caso specifico, il Tribunale ha valorizzato le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) svolta in fase pre-contenziosa, la quale aveva accertato un errore valutativo nella descrizione del corretto posizionamento dello stelo protesico, evidenziando che lo stelo era sotto dimensionato e che la frattura del gran trocantere si era verificata durante l’intervento a causa di una manovra tecnica non adeguata. Sulla base di tali conclusioni, il giudice ha ritenuto accertata la responsabilità della struttura sanitaria per colpa professionale.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, applicabili ratione temporis, e ha utilizzato il criterio del “danno differenziale” o “incrementativo”, sottraendo all’invalidità complessiva (derivante sia dalla patologia preesistente che dall’errore medico) l’invalidità preesistente. Il giudice ha poi riconosciuto un incremento del risarcimento per le sofferenze soggettive patite dalla paziente, sottoposta a ulteriori interventi chirurgici. Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, in quanto quest’ultimo non era stato parte del giudizio di risarcimento.


