Indennizzo Inail per ipoacusia

La pronuncia in esame affronta il caso di un lavoratore che, a seguito di una prolungata esposizione a rumore durante l’attività lavorativa svolta presso diverse società, sviluppava una patologia uditiva. Il lavoratore adiva l’autorità giudiziaria di Frosinone lamentando il riconoscimento parziale della malattia professionale da parte dell’Inail, che aveva riconosciuto la natura della patologia, ma aveva quantificato un grado di inabilità lavorativa ritenuto insufficiente.
Il ricorrente chiedeva l’accertamento di una percentuale di invalidità permanente maggiore, con conseguente diritto alla rendita per inabilità parziale o, in subordine, all’indennizzo una tantum previsto dalla legge. L’Inail si opponeva, contestando la sussistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa e la patologia denunciata.

Lo studio legale Biancucci riteneva la suddetta opposizione del tutto infondata a ragione del fatto che  l’Istituto non avesse negato il beneficio a causa dell’assenza del nesso causale, bensì in relazione alla percentuale di inabilità.
Il giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, il cui esito confermava la sussistenza della tecnopatia quantificando il danno biologico nella misura del 6%. L’Autorità Giudiziaria, pertanto, condividendo le conclusioni del CTU, riconosceva al lavoratore il diritto all’indennizzo in capitale per menomazione dell’integrità psicofisica nella misura del 6%, da liquidarsi secondo le tabelle di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.  L’Inail veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio.

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