La domanda giudiziale intrapresa era volta all’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’attribuzione di sesso maschile con tutte le conseguenze di legge.
Il Tribunale era chiamato a verificare la solidità dell’iter di valutazione psicologica/psichiatrica ed endocrinologica a cui la signora si era sottoposta negli ultimi anni nonché la sussistenza della “disforia di genere” ovvero della condizione di disagio e persistente sofferenza causata dall’avvertire la propria identità di genere diversa rispetto al proprio sesso biologico.
Il processo.
La ricorrente ha provato di essere anagraficamente di sesso femminile e di aver manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità maschile, rappresentandosi come tale nei rapporti con le altre persone, soffrendo una condizione che non creava problemi con il sé ma nei rapporti esterni.
Ha altresì aggiunto di presentare una disforia di genere e che, con il passaggio dall’adolescenza a un’età più matura, è divenuta chiara la consapevolezza – al
fine di acquisire una maggiore serenità e un equilibrio psico-fisico – della necessità di adeguare il proprio aspetto fisico alla propria psiche.
La ricorrente ha anche evidenziato durante il corso dell’istruttoria di:
i) aver ormai da tempo assunto l’aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
ii) aver intrapreso l’iter di valutazione psicologica/psichiatrica ed endocrinologica, necessario all’avvio della terapia ormonale mascolinizzante, sin dal mese di luglio 2023;
iii) vivere stabilmente nel ruolo maschile, venendo anche socialmente riconosciuta come uomo, in quanto la terapia ormonale, in aggiunta a una predisposizione personale innata, ha reso il suo aspetto fisico e la tonalità della voce del tutto conferenti, unitamente all’abbigliamento, a rendere le persone inclini a ritenerla un uomo;
iv) sperimentare un forte disagio nelle occasioni in cui deve esibire i documenti
riportanti i dati anagrafici femminili, i quali smentiscono tale percezione sociale, ingenerando confusione nelle persone con le quali entra in contatto per ragioni formali, di lavoro;
v) volersi rivolgere a strutture pubbliche per il futuro intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo dei caratteri genitali.
La decisione del Tribunale di Roma
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che la ricorrente abbia maturato una piena consapevolezza circa l’incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d’identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Alla luce delle risultanze di cui sopra il Collegio giudicante accoglieva la domanda di rettificazione dell’atto di nascita formulata dall’esponente, con conseguente attribuzione alla stessa del genere maschile e del nuovo nome, con conseguente assegnazione alla ricorrente del nome di “***********” e il sesso maschile, conformemente a quanto richiesto (ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome).


